STIPULATO UN PROTOCOLLO D’ INTESA PER LA DIFESA DEL PIANETA ACQUA
tra la FIPSAS, il WWF e l’associazione SOUTH LAND
PER LE ATTIVITA’ DI VALORIZZAZIONE, RIQUALIFICAZIONE, TUTELA, SALVAGUARDIA E CONSERVAZIONE DELLE ACQUE INTERNE E DELLA FAUNA ITTICA DELLA PROVINCIA DI SALERNO
premesso che Dopo decenni di attacchi di ogni genere all’ambiente ed in particolare ai fiumi, oggi ci troviamo di fronte ad uno stato ecologico degli ecosistemi fluviali quasi sempre alterato e molto spesso compromesso. Come conseguenza, anche il comparto ittico ha subito delle modificazioni strutturali riconducibili, spesso, ad attività antropiche (per es. inquinamento, introduzione di specie alloctone, alterazione habitat, ecc…);
- le associazioni di volontariato, impegnate nella tutela e salvaguardia ambientale, sono alcuni dei principali attori coinvolti nella gestione delle risorsa idrica e del patrimonio ittio-faunistico;
- l’impegno delle associazioni ambientaliste deve anche essere quello di favorire il miglioramento dello stato ecologico dei sistemi fluviali attraverso un insieme di azioni utili a favorirne l’evoluzione verso livelli di maggiore stabilità e conservazione futura;
considerato che
- si ritiene prioritaria, nella gestione delle risorse naturali, la finalità della tutela e conservazione delle aree umide, intesa come salvaguardia della biodiversità, ma anche come mantenimento, custodia e gestione delle formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, delle singole specie animali e vegetali, delle comunità biologiche, valori paesaggistici, di equilibri ecologici caratteristici degli ecosistemi fluviali;
- si ritiene improcrastinabile l'attuazione e la diffusione di programmi d'informazione, educazione ambientale e di sensibilizzazione alla tutela degli ambienti acquatici e conservazione e incremento della fauna ittica d’acqua dolce;
- le competenze delle guardie giurate volontarie delle associazioni di protezione ambientale sono disciplinate ai sensi degli artt. 13 e 18 Legge 349/1986; dalla legge n. 157 del 1992 nonché dal R.D. 1604/31 e dalla Legge 189/04 art. 6, dalla legge 689/81 nonché dalla specifica normativa di settore riferita alle competenze specifiche delle guardie operanti;
- tra le attività istituzionali delle Associazioni, sottoscrittrici del presente protocollo, è compresa la tutela giuridica e giudiziaria dell’ambiente e la protezione dell’ambiente e degli animali selvatici e di affezione, ivi compresa la vigilanza ittica esercitata dalle guardie volontarie giurate previste dall’art. 31 del RD N. 1604 del 08 ottobre 1931 sull’esercizio della pesca, nonché la vigilanza venatoria, prevista dall’art. 27 della legge n. 157 del 1992 sulla protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio, la quale affida la vigilanza, in applicazione della legge e delle leggi regionali, alle guardie volontarie delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell’ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del T.U. di P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773;
premesso, altresì, che
- le predette Associazioni hanno per fini istituzionali:
promuovere, favorire e collaborare a tutte le manifestazioni ambientali, culturali, sportive e ricreative promosse sul territorio provinciale;
operare in modo tale che tutte le manifestazioni forniscano precise garanzie di tutela, rispetto e conservazione della flora, della fauna e del paesaggio ambientale;
svolgere attività, compresi studi e ricerche di carattere scientifico, a tutela dell’ambiente e degli equilibri naturali;
promuovere progetti e iniziative atte a favorire il ripristino degli equilibri ecosistemici o habitat compromessi.
- si propongono, quale scopo statutario, quello di tutelare il territorio, di operare in modo tale che tutte le attività antropiche forniscano precise garanzie di tutela, rispetto e conservazione della flora, della fauna e del paesaggio ambientale, di ostacolare nell’interesse della collettività, con tutti i mezzi idonei e leciti, gli attentati ai delicati equilibri naturali, già così duramente provati, per evitare imprevedibili ripercussioni sul futuro dell’umanità utilizzando, all’uopo, anche le proprie guardie volontarie;
- si ritiene di prioritaria importanza la valorizzazione, anche al fine di contribuire ad una gestione ecosostenibile delle proprie risorse, di tutte le acque interne della provincia attraverso l’implementazione e realizzazione di un programma di attività di promozione, valorizzazione, riqualificazione, tutela e conservazione;
- si ritiene, altresì, necessario valorizzare l’iniziativa progettuale del Centro Educazione Ambientale dei Picentini, gestito dal South Land, in difesa del sistema acquatico, denominata A.I.S. (acque interne salernitane);
visto che
- l’interesse del Ministero dell’Ambiente alle problematiche strettamente inerenti alla biodiversità ha portato all’istituzione d’importanti Parchi Nazionali e Riserve, al finanziamento di progetti di ricerca e alla realizzazione del Portale della Biodiversità con lo scopo di accrescere la consapevolezza e la comprensione dell'importanza della biodiversità anche facilitando l'accesso ad una gamma di informazioni correlate ad esso;
- l’Assessorato regionale alle Politiche Territoriali e Ambiente, Parchi e Riserve Naturali, Tutela Beni Paesistico-ambientali, Ciclo Integrato delle Acque, Difesa Suolo, da tempo è impegnato in attività di pianificazione e programmazione delle Politiche Territoriali, elaborando e promuovendo indirizzi strategici, azioni e suggerendo strumenti ed azioni utili allo sviluppo eco-sostenibile in Provincia di Salerno. Un’azione svolta in ambito ambientale e mirata a monitorare il territorio, per offrire gli strumenti idonei a tenere sotto controllo l’ambiente ma, anche la tutela dei Parchi, delle Riserve e delle aree protette naturali, nonché corsi di formazione ed educazione ambientale per i cittadini e gli addetti ai lavori.
- l’art. 3 comma 4 dei principi fondamentali dello Statuto della Provincia di Salerno stabilisce di assumere la difesa della natura, la tutela dell’ambiente e la valorizzazione del patrimonio storico e artistico quali obiettivi primari della propria attività amministrativa;
Tutto ciò visto e considerato, tra le parti si stipula quanto segue:
Art. 1 - Premessa
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente protocollo d’Intesa.
Art. 2 – Rapporto giuridico
Le Associazioni, sottoscrittrici del presente protocollo, viste le comuni finalità statutarie, si dichiarano concordi a collaborare per l’attuazione di un programma di attività di promozione, valorizzazione, riqualificazione, tutela e conservazione dell’ecosistema acquatico, il WWF s’impegna a fornire il suo supporto professionale per la formazione di personale da destinare all’attività di vigilanza dei fiumi della provincia di Salerno. Le Associazioni suddette predisporranno un programma di vigilanza, avvalendosi delle guardie volontarie in servizio per il controllo sul rispetto della normativa generale in materia di tutela delle acque e di quella della tutela della pesca, da realizzare, con particolare attenzione, nei fiumi in concessione alla FIPSAS (Sele, Tanagro, Picentino e Tusciano) e monitorare, sia di giorno e sia di notte, i corsi d’acqua a margine, al fine di reprimere la pesca di frodo, di preservare i fiumi da prelievi e derivazioni d’acqua abusivi o in difformità alle concessioni, di controllare tutti gli interventi antropici che creano condizioni di degrado ambientale e rappresentano un pericolo per la vita dei pesci; collaborare durante lo svolgimento delle competizioni sportive organizzate dalla Sezione stessa; collaborare nei ripopolamenti ittici che saranno effettuati nei predetti fiumi.
Le Guardie Giurate Volontarie garantiranno la loro disponibilità per l'espletamento dell’attività stabilita dal presente Protocollo d’Intesa e si impegneranno a rispettarne il contenuto.
Posto che l'attività prestata dalle singole guardie contrasti con il contenuto del presente Protocollo d’Intesa, con le norme regolamentari previste nell’ambito del servizio di vigilanza del WWF o F.I.P.S.A.S. o del SOUTH LAND con la normativa vigente, le predette Associazioni si riservano, con motivato provvedimento, di proporre la sospensione dei soggetti in questione.
Art. 3 – Attività di vigilanza
La vigilanza e i controlli espletati dalle Guardie Giurate Volontarie nell’ambito del presente Protocollo d’Intesa riguarderanno le seguenti attività:
a)vigilanza ambientale e ittico-venatoria in prossimità degli ambienti acquatici dell’intero territorio provinciale;
b)accertamento degli illeciti amministrativi, ai sensi e per gli effetti della legge 689/81, esercitando gli specifici poteri di cui all'art. 13 della L. 689/81, e delle altre normative regionali e nazionali di carattere ambientale (riportate nell’allegato A) ed inerenti la stipula della presente convenzione, e accertamento delle violazioni comportanti l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, scaturenti dalle disposizioni di legge, dei regolamenti e delle ordinanze in materia di protezione del patrimonio ittico/faunistico, naturale, dell'ambiente, così come meglio dettagliato dai rispettivi decreti;
c)segnalazione all'Autorità Giudiziaria, degli eventuali illeciti penali, nel rispetto della procedura prevista dal C.p.p. e dal C.p. di cui gli agenti operanti vengano a conoscenza nell'espletamento del loro servizio o su attività delegata;
d)segnalazione all'Autorità competente di qualsiasi caso di fenomeni di inquinamento e depauperamento dell'ambiente e degli habitat naturali, riscontrato nello svolgimento dei compiti di vigilanza;
e)collaborazione nell’attuazione del progetto A.I.S. (acque interne salernitane), elaborato dal Centro Educazione Ambientale dei Picentini e gestito dal South Land.
Art. 4 - Riconoscimento delle guardie durante l’attività di vigilanza.
Le Guardie Giurate, così come previsto dai rispettivi regolamenti, possono prestare servizio di vigilanza con abbigliamento uniformato (divisa) o in abiti civili, utilizzando apposita pettorina di riconoscimento qualora necessario per particolari esigenze operative. Il riconoscimento delle singole guardie avverrà sempre mediante distintivo di riconoscimento personale.
Per lo svolgimento del servizio di vigilanza le Guardie Giurate volontarie potranno avvalersi degli automezzi di servizio o in caso di particolare esigenze di auto civili. I servizi saranno preventivamente comunicati alla Questura di Salerno nei modi d’uso.
Art. 5 – Tempi di attuazione del protocollo
Il presente protocollo che ha la durata di anni 3 (tre), dall’atto di stipulazione, con effetto da oggi 11 aprile 2010 e fino al 10 aprile 2013, a seguito di controversie o mancato perseguimento degli obiettivi progettuali, potrà essere interrotta in qualsiasi momento da una delle parti previa comunicazione A/R. Ogni patto aggiuntivo o ogni modificazione del presente Protocollo d’Intesa dovrà essere approvato per iscritto da tutte le parti contraenti.
Art. 6 – Regole e risorse economiche per lo svolgimento delle attività di vigilanza.
Il programma dei controlli e le regole organizzative saranno oggetto di accordo tra le parti. Eventuali campagne e/o attività straordinarie di controllo, messe in atto da ciascuna Associazione, sottoscrittrice del presente protocollo, che comportino l'impegno continuativo di unità di vigilanza, saranno oggetto di specifici accordi tra le parti. Per l’espletamento del servizio saranno stanziate le risorse necessarie, da concordare all’inizio di ciascun anno, da parte delle Associazioni sottoscrittrici che ne avranno la possibilità e con la redazione di appositi progetti da far finanziare da Enti pubblici o privati.
Art. 7 – Documentazione dell’attività
Ogni intervento effettuato dalle Guardie Giurate, d’iniziativa o di concerto, sarà documentato con un’apposita e dettagliata relazione, eventualmente corredata di documentazione fotografica, facendo riferimento alla modulistica necessaria per la registrazione nell’apposito programma GIS, realizzato per il progetto AIS. Alla fine del programma triennale sarà prodotta una relazione complessiva da presentare in un pubblico convegno.
Art. 8 – Attività educative e di supporto.
Per quanto concerne le attività promozionali e formative, il personale in servizio volontario presso il le Associazioni sottoscrittrici potrà espletare le seguenti attività, previo accordo specifico:
a) supporto per lo svolgimento d’iniziative pubbliche o comunque finalizzate ad informare e sensibilizzare l'opinione pubblica alla conservazione dell'ambiente, della fauna e degli animali di affezione con particolare riferimento alle risorse presenti nel territorio provinciale;
c) supporto per la realizzazione di progetti di studio e ricerca scientifica finalizzati alla rimodulazione degli obiettivi e implementazione di strategie per la tutela e conservazione del parco in chiave eco-sostenibile;
d) supporto per attività educative, promozionali e formative del personale volontario impegnato nelle attività promosse nelle Scuole di ogni ordine e grado;
e) corsi di formazione e aggiornamento sulle materie oggetto dell’attività di vigilanza ambientale, di cui all’ allegato A, oltre che sulle normative di interesse della presente convenzione, avvalendosi anche della collaborazione del personale regionale, rivolti sia a personale in servizio presso associazioni di volontariato che dipendenti delle amministrazioni locali.
Art. 9 – Servizio vigilanza.
Tutte le guardie operanti per il rispetto del presente Protocollo d’Intesa dovranno essere in possesso di idonea copertura assicurativa, di adeguato importo sia contro gli infortuni che per responsabilità civile verso terzi e per eventuali danni causati dalle Guardie Giurate Volontarie nell'espletamento dell'incarico. Gli oneri di tale polizza saranno a carico delle rispettive associazioni.
Art. 10 – Responsabilità e tutela.
Ciascuna Associazione, nei confronti delle singole Guardie Giurate Volontarie delle altre associazioni firmatarie del presente Protocollo d’Intesa, è esonerata da ogni altro e qualsiasi obbligo e onere che non sia espressamente richiamato nel presente atto, né previsto dalla normativa vigente.
Eventuali responsabilità civili o penali, causate da comportamenti non conformi e rispettosi del regolamento interno e dalle vigenti normative, attuati dalla Guardia Giurata Volontaria, rimangono a carico dei singoli direttamente interessati, con esplicito esonero da ogni responsabilità della F.I.P.S.A.S.
Art. 11 - Registrazione
Il presente Protocollo d’Intesa sarà registrato a cura del South Land, in quanto associazione esonerata dalle spese necessarie all’ufficializzazione dell’atto.
PROTOCOLLO D’ INTESA
PER LA DIFESA DEL PIANETA ACQUA
* Allegato A
Tra le attività istituzionali e, in particolare, le competenze e attività delle guardie volontarie giurate sono disciplinate ai sensi degli artt. 13 e 18 Legge 349/986 e dalle seguenti normative nazionali, regionali e regolamenti:
Animali di affezione
Legge 20 luglio 2004, n.189 "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 luglio 2004 Art. 6. (Vigilanza) Al fine di prevenire e contrastare i reati previsti dalla presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, sentiti il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro della salute, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di coordinamento dell'attività della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato e dei. Corpi di polizia municipale e provinciale. 2. La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute.
Legge Regionale 24 novembre 2001, n. 16 “Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo (BURC Speciale del 29 novembre 2001) –
Articolo 15. Guardie zoofile. 1. Per la vigilanza e l’osservanza delle disposizioni della presente Legge possono essere utilizzate anche guardie zoofile volontarie dei Comuni in conformità all’art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, n. 94. 2. Le guardie zoofile svolgono i loro compiti a titolo volontario e gratuito in collaborazione con i servizi veterinari delle AA.SS.LL. ed in collegamento con le associazioni di volontariato zoofilo di cui all’art. 16. La vigilanza zoofila è affidata altresì alle guardie particolari giurate delle associazioni protezioniste riconosciute dal Ministero dell’Ambiente.
Fauna e flora selvatica
Legge 11 febbraio 1992 n° 157 “ Norme sulla protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” ai sensi dell’art. 27, il quale testualmente cita “la vigilanza in applicazione della presente legge e delle leggi regionali è affidata (…) lett. B) alle guardie volontarie delle Associazioni di Protezione Ambientale riconosciute dal Ministero dell’ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del T.U. di P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773”;
Legge Regionale N. 8 del 10.04.1996 “Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell’attività venatoria in Campania”, all’art.28 comma b, prevede che la vigilanza per il rispetto delle norme contenute nella presente legge sia affidata alle guardie volontarie delle associazioni di protezione ambientale alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio Decreto del 18 giugno 1931 N.773; art.29 comma 3 prevede che tutti gli agenti preposti alla vigilanza sull’applicazione della presente legge cureranno la tutela degli ambienti naturali al fine di salvaguardare gli habitat della fauna e l’equilibrio ecologico. Detti agenti qualora accertino fatti che determinino deturpazione o degradazione ambientale, sono tenuti a redigere regolare verbale da inoltrare alle autorità competenti.
R.D. 1604/31 e dalla Legge 189/04 art. 6 Regio Decreto sulla pesca nelle acque interne;
DPR 14 luglio 1995 n° 376 - Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati;
Legge 23 agosto 1993 n° 352 recante le norme quadro in materia di raccolta commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati;
art.11 comma 1 prevede all’art. 11 che la vigilanza sull’applicazione della Legge 23 agosto 1993 n° 352, ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, è affidata, secondo le norme vigenti e le rispettive competenze, agli agenti del Corpo Forestale dello Stato….. alle guardie giurate volontarie in possesso dei requisiti di cui all’art.138 del R.D. 18 Giugno 1931 n° 773 ed essere riconosciute dal Prefetto competente per territorio;
Legge Regione Campania 14 aprile 2004 n° 7 – Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali, ha emanato le “Norme in materia di conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche di cui alle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE inerenti la rete Natura 2000” in attuazione del Decreto del Presidente della Repubblica n° 357 del 1997;
Legge 17 Maggio 1991, n. 162 [modifica la Legge 16 Dicembre 1985, n. 752] Modifiche alla Legge 16 dicembre 1985, n. 752, normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo;
D.d.L.: Norme per la raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati sul territorio della Regione Campania destinati al consumo fresco”; Reg. Gen. 220/VI Legisl. (Delibera Giunta Reg. n.0188/31.12.1996) prevede all’art.1 tra le finalità della presente legge che vi è quella di adempiere a quanto previsto dalla legge 16 dicembre 1985, n. 752, al fine di tutelare e valorizzare il patrimonio tartuficolo campano, disciplina, sul territorio regionale, la raccolta, la coltivazione, la conservazione e la commercializzazione dei tartufi, nonché la tutela dell’ambiente naturale in cui essi si riproducono. A tal fine all’Art.15 avente per oggetto “La Vigilanza” stabilisce che la vigilanza sull’applicazione della presente legge è effettuata dai soggetti di cui all’articolo 15 della legge n. 752/85 e successive modifiche ed integrazioni, tra cui al comma 1: Le guardie giurate volontarie addette ai compiti di vigilanza possiedono i requisiti di cui all’art.138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e sono riconosciute dal Prefetto competente per territorio. Tale attività di controllo andrà estesa anche nelle aree protette, nazionali e regionali, la vigilanza è svolta con il coordinamento degli enti di gestione.
Legge Regione Campania n°17 del 13/04/1995 “Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 13/12/1985 n°54 , concernente la disciplina della coltivazione delle cave e delle torbiere nella Regione Campania”, all’art. 25 attribuisce anche alle Associazioni ambientaliste la possibilità di nominare proprie guardie giurate ai fini della vigilanza sulle cave;
Legge 21 novembre 2000 n.353 “Legge-quadro in materia di incendi boschivi” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.280 del 30 novembre 2000, all’art.7 prevede che la regione per la lotta attiva contro gli incendi boschivi può avvalersi di personale appartenente alle organizzazioni di volontariato riconosciute;
Legge Regione Campania N. 33 del 01/09/1993 – “Istituzione di parchi e riserve naturali in Campania”. Pubblicato sul B.U.R.C. N. 39 del 6 settembre 1993, prevede all’art. 23 comma 1 che la vigilanza 1. La vigilanza per il rispetto delle norme contenute nella presente legge è affidata agli agenti di Polizia Urbana locale, agli agenti del Corpo Forestale dello Stato, alle guardie giurate ambientali della Regione Campania, alle guardie giurate volontarie dipendenti dalle Associazioni protezionistiche;
Legge Regione Campania N.40 del 25.11.1994 “ Tutela della Flora Endemica e rara” – Bollettino Ufficiale della Regione Campania N.58 del 29,.11.1994
Art.7 comma 1. La vigilanza per il rispetto delle norme contenute nella presente legge è affidata agli agenti di polizia urbana o locale, agli agenti del Corpo Forestale dello Stato utilizzati dalla Regione campania, alle guardie giurate volontarie dipendenti dalle Associazioni protezionistiche.
La Legge 6 dicembre 1991 n° 394 “Legge Quadro sulle aree protette” all’art.27 (Vigilanza e sorveglianza) prevede che la vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette regionali è esercitata dalla regione.
Il DPR 5 giugno 1995 – pubblicato nella Gazzetta Uff. 4 agosto 1995 n°181 “ Istituzione del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano” all’Art. 9 (sorveglianza) prevede che la sorveglianza sul territorio di cui al precedente art.1 è affidata al Corpo Forestale dello Stato, all’Arma dei Carabinieri ed alle Forze di Polizia i cui appartenenti rivestano la qualifica di agenti o di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi del codice di procedura penale.
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