NOTA SUL RICORSO DEL COMUNE DI SALERNO CONTRO IL BANDO DEL COMMISSARIO DI GOVERNO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI IN CAMPANIA.
Il Comune di Salerno ha promosso un Ricorso, predisposto dall’avv. Antonio Brancaccio, per chiedere al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, l’annullamento – previa sospensione dell’esecuzione -:
- dell’ordinanza n. 281 del 2.8.2006 del Commissario di Governo per l’Emergenza Rifiuti nella Regione Campania Delegato ex O.P.C.M. 3341 del 27.2.2004, che ha indetto una gara pubblica per l’aggiudica dell’appalto del servizio di smaltimento dei rifiuti della Regione Campania per la durata di 20 anni;
- dell’ordinanza n. 285 del 3.8.2006 dello stesso Commissario, che ha approvato il bando di gara, i Capitolati d’Oneri e Tecnici per l’espletamento della gara per l’affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti della Regione Campania;
- del bando di gara per l’affidamento del servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella Regione Campania e, in particolare, di quello relativo al lotto 3, riguardante il territoria dell’intera provincia di Salerno ed una parte della provincia di Napoli.;
In particolare, con tale Ricorso, il bando di gara e i relativi Capitolati Tecnici e d’Oneri ( che fissano al 31 ottobre la data ultima di presentazione delle offerte ) come approvati con le ordinanze del Commissario di Governo per l’emergenza rifiuti in Campania nn. 281, 285 e 341 del 2006, sono contestati decisamente soprattutto per i seguenti profili :
1 - Violano e svuotano le competenze e prerogative del Comune di Salerno, della Provincia di Salerno e dell’intero sistema delle autonomie locali, ipotizzando un’ibrido ambito territoriale ( provincia di Salerno + parte della Provincia di Napoli) che non risponde ad alcun criterio di razionale organizzazione del servizio di smaltimento dei rifiuti e contrasta con la logica di una sua gestione a livello di singole provincie ;
2 - Attribuiscono extra e contra legem poteri assoluti di pianificazione urbanistica a soggetti privati (gli affidatari), loro demandando la scelta dei siti dei termovalorizzatori, riproducendo dopo 10 anni lo stesso errore di fondo del primo Piano Rastrelli i cui guasti sono ben noti alle popolazioni della Campania ed alla stessa cronaca nazionale; come è noto, il precedente affidamento del servizio di smaltimento e rifiuti affidato dal Commissario Delegato ha avuto una conclusione del tutto traumatica, in quanto è intervenuto, all’uopo, addirittura il legislatore che, al fine di assicurare la regolarità del servizio nella Regione Campania, ha decretato la risoluzione dei contratti in precedenza stipulati dal Commissario Delegato per l’Emergenza Rifiuti con la FIBE ; La violazione delle prerogative comunali è particolarmente grave in relazione al sistema di competenze, tassativamente ridefinito dagli artt. 117 e 118 della Costituzione.
Ed infatti, l’individuazione dei siti è, ad ogni effetto, atto di pianificazione del territorio che, se da un canto, compete alla Provincia, dall’altro, la localizzazione dei siti deve trovare l’assenso comunale (“sentiti i Comuni”), anche alla stregua del Piano Regionale dei Rifiuti ; all’opposto il Bando commissariale attribuisce all’impresa affidataria la possibilità di modificare, senza il rispetto di alcun procedimento, le scelte urbanistiche ed i Piani Provinciali e Comunali. Non vi è dubbio che alla luce del dato positivo e dello stesso Piano Regionale Rifiuti, adeguato dal Commissario, l’individuazione dei siti per gli impianti di smaltimento dei rifiuti spetta alla Provincia che vi provvede dopo aver sentito i Comuni “secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità ed autosufficienza” (artt. 197 e 199, III comma, lett. d) e h), D.Lgs. 152/06 cit.).
Tali “scelte” devono necessariamente precedere l’indizione della gara di appalto, non potendo essere demandata all’impresa concorrente la scelta del sito o dei siti in relazione al numero di impianti di smaltimento che ritiene opportuno realizzare.
3 - Prorogano sine die lo stato di emergenza nella Regione Campania, impedendo, quindi, l’operatività del sistema della gestione dei rifiuti quale disciplinata dal D.Lgs. 152/06 ( nuovo Codice dell’Ambiente) almeno per i prossimi 20 anni, sostanzialmente abrogando la relativa disciplina, con conseguenze gravissime anche sul costo del servizio in violazione del principio dell’autonomia finanziaria dei Comuni;
4- pongono a carico dell’aggiudicatario una serie di oneri economici gravosissimi ( subentro nella gestione degli impianti di CDR ) che si rifletteranno, in maniera esorbitante, sulle tariffe da sopportarsi dagli utenti.
Da sottolineare che anche la Provincia ha promosso un Ricorso con motivazioni del tutto convergenti con quanto innanzi.
Il Sindaco De Luca,peraltro, solleciterà nei prossimi giorni gli altri Comuni della Provincia, i Consorzi di Bacino e le stesse Associazioni imprenditoriali ad adottare analoghe azioni innanzi al TAR Lazio.