TESTAMENTO BIOLOGICO: GIFFONI ISTITUISCE IL REGISTRO
Scelta civile ed etica del Comune di Giffoni Valle Piana che, nella seduta consiliare del 9 settembre u.s., ha istituito il registro dei testamenti biologici per i cittadini residenti. Il registro, che sarà custodito presso l’ufficio anagrafe e stato civile, consente di dare certezza giuridica alle manifestazioni di volontà dei giffonesi relative alla scelta di fine vita nonché agli atti di disposizione del proprio corpo, come ad esempio la donazione degli organi.
“E’ stata affrontata una problematica seria che in questi anni ha portato all’esplosione di vicende drammatiche come quelle della Englaro e di Welby, proprio dovute all’assenza di una normativa e di una regolamentazione. Così – ha dichiarato il sindaco Paolo Russomando – Il Consiglio Comunale si è rifatto all’articolo 32 della Costituzione, che sancisce la libera scelta di un individuo nell’accettare o meno un determinato trattamento sanitario,in condizioni estreme in cui la volontà non può essere espressa”. Le iscrizioni al registro avvengono sulla base di un’istanza, alla quale è allegata una dichiarazione con firma autenticata, che raccoglie le dichiarazioni anticipate sulla volontà circa i trattamenti di natura medica. Ogni cittadino interessato può esprimere la propria volontà di essere o meno sottoposto a trattamenti sanitari in caso di malattia o lesione cerebrale irreversibile o invalidante, nonché di disporre dei propri organi in caso di morte. Il Primo cittadino Russomando ha aggiunto: “I cittadini di Giffoni con l’istituzione del Regolamento potranno decidere liberamente del loro percorso sanitario. La delibera consiliare sarà trasmessa a tutte le autorità competenti affinchè sia loro di stimolo a voler colmare con la massima urgenza un vuoto legislativo che penalizza la libertà di coscienza delle persone.
REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE DEL REGISTRO
DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTI SANITARI
Art. 1 - Istituzione
Il Registro dei Testamenti Biologici ha lo scopo di rendere accessibili a tutti, in maniera inequivoca, le manifestazioni di volontà dei cittadini circa le scelte di fine vita, quando se ne ravvisi la necessità.
E’ possibile depositare presso l’Ufficio Anagrafe e Stato Civile il proprio testamento biologico, per lo scopo di certezza dei rapporti giuridici nonché per l’archiviazione.
Art. 2 - Modalità di tenuta del registro
1. L’iscrizione al Registro può essere richiesta da tutti i residenti del Comune di Giffoni Valle Piana.
2. Le iscrizioni nel Registro avvengono sulla base di un’istanza, alla quale è allegata una dichiarazione con firma autenticata che raccoglie le dichiarazioni anticipate di volontà circa i trattamenti di natura medica.
3. Ogni cittadino interessato può esprimere la propria volontà di essere o meno sottoposto a trattamenti sanitari in caso di malattia o lesione cerebrale irreversibile o invalidante, o in caso di malattia che costringa a trattamenti permanenti con macchine o sistemi artificiali che impediscano una normale vita di relazione.
4. Il venir meno della situazione di residenza nel Comune non comporta la cancellazione dal registro.
5. Per i fini consentiti dalla legge e dalla normativa comunale l’Ufficio Comunale competente, a richiesta degli interessati, attesta l’iscrizione nel registro e rilascia copia del testamento biologico ricevuto dal cittadino.
6. L’Ufficio comunale preposto cura la tenuta del Registro sia su supporto informatico che cartaceo.
7. L’Ufficio Comunale preposto trasmette periodicamente le dichiarazioni raccolte ai Soggetti Istituzionali nelle more dell’entrata in vigore di una normativa nazionale e regionale che regolamenti la materia, in particolare:
a. al Ministero del Welfare e della Salute;
b. al Comitato Nazionale di Bioetica;
c. all’ARSAN e all’Assessorato Regionale alla Sanità della Regione;ad istituire un registro provvisorio regionale, nelle more dell’entrata in vigore di una legislazione nazionale e regionale in materia;
d. all’ASL competente per territorio;
e. al medico di famiglia della persona che ha sottoscritto la Dichiarazione anticipata di volontà, affinché ne tenga debito conto in ogni momento del percorso medico-assistenziale della persona che ha espresso la volontà.
Articolo 3 – Attività di pubblicizzazione ed informazione
L’Amministrazione comunale si attiva affinché le disposizioni della presente delibera
siano pubblicizzate in tutto il territorio comunale, nelle forme ritenute più opportune.