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Registrazione Trib. di Sa n°22 del 07.05.2004
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La valutazione del rischio “stress lavoro correlato” è una delle novità sostanziali introdotte dal Decreto Legislativo del 9 aprile 2008 n. 81.
di Luciano Conforti*

Le problematiche relative allo stress lavorativo e alla gestione delle risorse umane hanno acquisito negli ultimi anni una particolare rilevanza. E’ riconosciuto l’importanza del fattore psicologico lavorativo e dell’impatto che può avere sul benessere dell’individuo prendendo atto di una letteratura scientifica ampiamente consolidata.  Il Piano Sanitario Nazionale 2006-2008 riconosce, infatti, come accanto alle patologie da rischi noti stiano acquisendo sempre maggiore rilievo le Patologie da rischi emergenti come le “Patologie da fattori psico-sociali associate a stress” (burn-out, mobbing…) identificate più correttamente come le “Malattie psichiche e psicosomatiche da disfunzioni dell’organizzazione del lavoro”; tali patologie, cosiddette da “costrittività organizzativa” sono riconosciute come malattie professionali e prevedono l’obbligatorietà della denuncia all’INAIL (G.U. 70 del 22.3.2008, Supp 68). Lo stress è uno stato di malessere "che si manifesta con sintomi fisici, psichici o sociali legati all´incapacità delle persone di colmare uno scarto tra i loro bisogni e le loro aspettative,  e la loro attività lavorativa", ma "non è una malattia", anche se "una esposizione prolungata allo stress può diminuire l´efficienza lavorativa e causare problemi di salute".L’accordo quadro europeo sullo stress lavoro-correlato è espressamente richiamato nella più recente normativa italiana in materia di salute e sicurezza sul lavoro, emanata con il decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, operativo dal 29 luglio, insieme alle altre disposizioni del provvedimento concernenti le novità in materia di valutazione dei rischi. Secondo queste disposizioni, il datore di lavoro è tenuto a valutare, in applicazione dei contenuti dell’accordo quadro europeo, i rischi collegati allo “stress lavoro-correlato”, ai quali possono essere esposti lavoratrici e lavoratori, e a indicare, nel documento redatto a conclusione della valutazione, le misure di prevenzione e protezione individuate e le procedure per l’attuazione delle stesse misure.
Se il problema di stress da lavoro è identificato, bisogna agire per prevenirlo, eliminarlo o ridurlo. La responsabilità di stabilire le misure adeguate da adottare spetta al datore di lavoro. Queste misure saranno attuate con la partecipazione e la collaborazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti.
È consigliabile, nel caso in cui l’azienda non disponga al suo interno di sufficienti, di ricorrere a competenze esterne in conformità alle leggi europee e nazionali, ai contratti collettivi e alle prassi.
I problemi individuati possono essere affrontati nell’ambito del processo di valutazione di tutti  i rischi, programmando una politica aziendale specifica in materia di stress e/o attraverso misure specifiche mirate per ogni fattore di stress individuato. Si possono introdurre misure di gestione e di comunicazione in grado di chiarire gli obiettivi aziendali e il ruolo di ciascun lavoratore, di assicurare un sostegno adeguato da parte della direzione ai singoli individui e ai team di lavoro, di portare a coerenza responsabilità e controllo sul lavoro, di migliorare l’organizzazione, i processi, le condizioni e l’ambiente di lavoro. A tali interventi devono affiancarsi iniziative formative e informative che introducano una maggiore conoscenza dello stress, delle sue possibili cause e dei rimedi. Lo stress legato all'attività lavorativa può essere prevenuto o neutralizzato riorganizzando l'attività professionale, migliorando il sostegno sociale e prevedendo una ricompensa adeguata agli sforzi compiuti dai lavoratori. Occorre, inoltre, adeguare le condizioni di lavoro alle capacità, alle esigenze e alle ragionevoli attese dei lavoratori. lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004 .Dal 29 luglio 2008, ogni valutazione dei rischi dovrà tener conto di questo “rischio particolare” e dovrà contenere le misure di prevenzione e protezione individuate e le procedure per attuarle. Obiettivo dell’accordo interconfederale, anche in previsione e ottemperanza a quanto indicato dal D.Lgs. 81/2008, è dunque quello di “accrescere la consapevolezza e la comprensione dello stress lavoro-correlato da parte dei datori di lavoro, dei lavoratori e dei loro rappresentanti, e attirare la loro attenzione sui segnali che potrebbero denotare problemi di stress lavoro-correlato”.

*Assessore al Lavoro del Comune di Salerno

 
 
 
 
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