NON PIU’TRIBUNALI “SOTTO CASA”
La riduzione e l’accorpamento di 37 tribunali e di 38 procure; la soppressione di tutte le 220 sezioni distaccate di tribunale; l’individuazione di 674 sedi che saranno soppresse (queste ultime in attesa del parere delle commissioni competenti) distoglieranno i cittadini dal risolvere le loro controversie giudizialmente, vuoi per la distanza dal luogo di residenza e il Tribunale centrale vuoi per l'aumento di costi di trasferta dei professionisti chiamati a difenderli, vuoi dagli alti costi di Giustizia ed dalla lungaggine dei processi. Quelli che sono stati contrari alla mediazione lo negano ma molti di loro stanno correndo ai ripari. Il ritardo accumulato sui tanti colleghi e giovani mediatori che hanno affiancato l'attività extragiudiziale alle loro abituale attività professionale è abissale. Il presidente Pecoraro dell'organismo Internazionale di Conciliazione & arbitrato dell'A.N.P.A.R., primo organismo privato per numero di avvii di procedure di mediazione ( circa duemila in un anno) ha fatto il punto sull'attuale situazione di questi "ritardatari". Se la la riduzione degli uffici giudiziari comporterà risparmi di spesa a carico dei cittadini, pari a circa 2.889.597 euro per il 2012, 17.337.581 per il 2013 e 31.358.999 per il 2014 per un totale pari a 51.586.177 di euro, i vantaggi che la mediazione indirettamente riceve sono enormi e saranno tutti a favore di chi è già mediatore. Presidente perchè a vantaggio di chi è già mediatore quando leggiamo che sono tanti gli organismi di mediazione che "promettono" o "offrono lavoro" nei quali i nuovi mediatori possono da subito inserirsi? Non è così - continua Pecoraro - il mediatore è un libero professionista e come tale si pone sul mercato, gli organismi di mediazione non sono agenzie di lavoro e poi un laureato che diventa mediatore deve frequentare un corso, superare una prova di valutazione teorica/pratica superata la quale diventa mediatore ma ha l'obbligo di effettuare entro due anni un periodo di tirocinio che consiste nel dover assistere in qualità di tirocinante ad almeno 20 mediazioni assistite. Solo dopo questo percorso può offrire fino ad un massimo di 5 organismi la disponibilità a mediare secondo competenza e tipo di laurea posseduta. Questo significa che nella fase di designazione di un mediatore il responsabile dell'organismo per esempio in una controversia di "malasanità" designerà quasi certamente un medico mediatore piuttosto che un avvocato o meglio ancora entrambi, questo per evitare "arbitrarietà" da parte del designatore, perchè la norma prevede principi inderogabili precisi e chiari inseriti nei regolamenti degli organismi. Non si può improvvisare mediatore chi fino a ieri non ha creduto nella mediazione. Sappiamo di ordini professionali che designano mediatori iscritti al loro organismo in materie completamente diverse. Questo significa che non lo possono fare? L'art. 19 del D. Lsg n. 28/2010 è molto chiaro e non si presta ad equivoci. Questo articolo infatti dice che i consigli degli ordini professionali possono istituire organismi di mediazione per le materie riservate alla loro competenza, per esempio un iscritto all'albo dei geometri non potrà mai essere designato in una controversia di risarcimento danni per "malasanità e viceversa. Diciamo che ci saranno buone possibilità per chi è già mediatore. Per i nuovi ci vorrà più tempo ma riusciranno a trarne vantaggio anche loro. Questa scelta "epocale" come l'ha definita il ministro Severino, di accorpamento ed eliminazione di Tribunali, consente ai cittadini di diventare protagonista scegliendosi un mediatore imparziale, neutro e professionalmente competente il al fine di risolvere qualsiasi tipo di controversia "obbligatoria" o facoltativa per vedersi tutelare i propri diritti disponibili, sotto casa e ai Giudici una disponibilità di personale aggiunto fino a ieri tanto reclamato. |